Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 154
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, nonche' l'articolo 17 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 93/98/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore;
Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, recante attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modalita' di determinazione di equo compenso all'autore
1. Al comma 5, dell'articolo 18-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Art. 2.
Durata di protezione delle opere postume
1. L'articolo 31 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 31. - Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la
durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e' di settant'anni a
partire dalla morte dell'autore.".
Art. 3.
Durata di protezione delle opere cinematografiche
1. L'articolo 32 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 32. - Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di
utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al
termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta
fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura,
ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata
per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.".
Art. 4.
Durata di protezione delle opere fotografiche
1. L'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 32-bis. - I diritti di utilizzazione economica dell'opera
fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.".
Art. 5.
Modalita' di computo dei termini di durata di protezione dei diritti di autore
1. Dopo l'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:
"Art. 32-ter. - I termini finali di durata dei diritti di
utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si
computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato
dalla norma.".
Art. 6.
Equo compenso agli autori nonche' all'autore della traduzione dei dialoghi
espressi in lingua straniera per l'utilizzazione di opere cinematografiche.
1. L'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46,
in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori
di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico degli organismi
di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da
quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori
delle opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i
diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse
originariamente in lingua straniera spetta, altresi', un equo compenso agli
autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in
lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non e' rinunciabile
e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, e' stabilito con la
procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440.".
Art. 7.
Durata di protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi
1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di
cinquanta anni dalla fissazione. Se il disco fonografico o altro apparecchio
analogo riproduttore di suoni o di voci e' pubblicato o comunicato al pubblico
durante tale termine, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data
della prima pubblicazione o, se anteriore, della prima comunicazione al pubblico
del disco o apparecchio analogo.".
Art. 8.
Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche
1. Il comma 2 dell'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e' sostituito dal seguente:
" 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni
dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di
immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al pubblico durante tale
termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.".
Art. 9.
Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e
televisiva
1. Il comma 5 dell'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
" 5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla
prima diffusione di una emissione.".
Art. 10.
Soppressione di disposizione preesistente riassorbita dall'articolo 12
1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole da: "se la fissazione riguarda" fino a: "le norme del regolamento" incluse.
Art. 11.
Modalita' di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed
esecutori
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Art. 12.
Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere
cinematografiche
1. L'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 84. - 1. Salva diversa volonta' delle parti, si presume che gli
artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione,
riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite, distribuzione, nonche' il diritto di autorizzare il noleggio
contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e
assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di
artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da
quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli
artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo
compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni
distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di
accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali,
e' stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Art. 13.
Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori
1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a
partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione
dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione e' pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla
prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico
della fissazione.
Art. 14.
Protezione di opere non pubblicate anteriormente
1. Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Capo III-bis
DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE.
Art. 85-ter. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a
chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore,
lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non
pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica
riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del
titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1
e' di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o
comunicazione al pubblico.".
Art. 15.
Edizioni critiche e scientifiche
1. Dopo il capo III-bis del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Capo III-ter
DIRITTI RELATIVI AD EDIZIONI CRITICHE E SCIENTIFICHE DI OPERE DI PUBBLICO DOMINIO.
Art. 85-quater. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore,
a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni
critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti
esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attivita' di
revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di
utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione
critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 e' di venti anni a partire
dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo
effettuata.".
Art. 16.
Modalita' di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti
connessi
1. Dopo l'articolo 85-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito
il seguente:
"Art. 85-quinquies. - I termini finali di durata del diritti
previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo
del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla
norma.".
Art. 17.
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogati l'articolo 27-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581.
2. L'equo compenso di cui all'articolo 6 e quello di cui all'articolo 12 sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.