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MODELLI INDUSTRIALI I modelli industriali sono regolamentati dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n.30. Modelli di Utilità
Art.82 - Possono costituire
oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a
conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego
a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in
genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni,
disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Durata I modelli di utilità industriale in Italia durano 10 anni . All'atto del deposito si pagano le tasse di validità per cinque anni oppure per l'intera validità. Estensioni all'estero Si possono estendere all'estero i modelli depositati in Italia godendo della priorità della data di deposito entro 12 mesi.
Modelli e Disegni Ornamentali Art. 31 - Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le prestazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto. Art. 32 - Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Registrazione Multipla Art. 39 - Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni o modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con Legge 22 maggio 1974, n. 348. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi. Durata I modelli ornamentali e i modelli multipli ornamentali hanno una durata massima di 25 anni dalla data di deposito. All'atto del deposito si pagano le tasse per i primi cinque anni di validità, i rinnovi successivi si effettuano di cinque anni a cinque anni. Estensioni all'estero I modelli si possono estendere all'estero godendo della priorità della data di deposito in Italia entro sei mesi. Modelli Internazionali In applicazione dell'Accordo dell'Aia si possono depositare i modelli ornamentali in modo contemporaneo in 56 Stati (pdf), oppure effettuare le estensioni in modo singolo nei paesi di interesse.
Dal 1° aprile del 2003 si
possono depositare i modelli e disegno comunitari. Attualmente con una sola domanda
si possono registrare modelli e disegni validi in
27 Paesi della
Comunità Europea (dal 1° gennaio 2007).
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