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Il nuovo regolamento dei Consulenti in Proprietā Industriale
Il decreto istitutivo dell'Ordine emanato originariamente il 3 aprile 1981 č stato modificato ed integrato nel 1995, con l'intervento legislativo sotto riportato.D.D. 30 maggio 1995, n. 342 - Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprieta' industriale e la formazione del relativo Albo
(G.U. n. 192 del 18 agosto 1995)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto il regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il visto delle disposizioni legislative
in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto il regio decreto 25
agosto 1940, n. 1411, recante il visto delle disposizioni legislative in materia
di brevetti per modelli industriali;
Vista la legge 19 febbraio
1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il
1991) ed in particolare l'art. 62, comma 1, lettera s);
Visto il decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480, relativo all'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE
del consiglio del 21 dicembre 1988, recante riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, emanato in esecuzione della
delega contenuta nel citato art. 62 della legge n. 142/1992;
Visto il decreto ministeriale
3 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 3 aprile
1981, relativo alla formazione dell'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali,
modificato con decreto ministeriale 2 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1986 e con decreto ministeriale 13 gennaio
1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 24 febbraio 1987;
Ritenuta la necessita' in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 del decreto legislativo n. 480/1992
precedentemente citato, di addotare le disposizioni occorrenti per estendere la
disciplina del decreto ministeriale 3 aprile 1981 anche alla registrazione dei
marchi di impresa;
Ritenuta la necessita' di
apportare a detto decreto alcune modifiche che norme successive, prassi
amministrativa ed esperienza hanno evidenziato come indispensabili od opportune;
Ritenuta la necessita', ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 480/1992 di sostituire
l'espressione "Ufficio centrale brevetti" con "Ufficio italiano brevetti e
marchi";
Ritenuto che le nuove
disposizioni e le modifiche rendono opportuna la totale sostituzione del decreto
relativo alla formazione dell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati;
Visto l'art. 14, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio
di Stato n. 1314/94, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la nota ministeriale n.
1023306 dell' 8 febbraio 1995 con la quale il presente regolamento e' stato
comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il seguente regolamento:
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE IN PROPRIETA' INDUSTRIALE E FORMAZIONE DEL RELATIVO ALBO
Articolo 1 Albo di consulenti in proprieta' industriale abilitati
1. Fermo quanto disposto dall'art. 94, commi 1, 2 e 3, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, nonche' quanto disposto dall'art. 77, commi 1, 2 e 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, nel testo sostituito dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, n. 480, la rappresenza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi di cui all'art. 71 del suddetto regio decreto n. 1127 del 1939 puo' essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14 e denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali.
2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate la prima ai consulenti abilitati agenti in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di marchi d'impresa.
3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine di consulenti in proprieta' industriale.
4. La vigilanza sull'esercizio della professione esercitata dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Articolo 2 Requisiti per l'iscrizione all'Albo
1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) sia cittadino
italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia
ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di
reciprocita';
b) abbia il godimento dei diritti civili e sia persona di buona condotta civile
e morale;
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia, salvo che si
tratti di un cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani
l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 6 o abbia superato la
prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale al comma
2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell' Ordine di cui all'art. 14 su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L' avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Articolo 3 Titolo
professionale e oggetto dell'attivita'
1. Il titolo di
"consulente in proprieta' industriale" e' riservato alle persone iscritte
nell'Albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione
brevetti dovranno utilizzare il titolo nella forma "consulente in brevetti" e le
persone iscritte solo nella sezione marchinella forma "consulente in marchi". Le
persone iscritte in entrambe le sezioni potranno utilizzare il titolo
"consulente in proprieta' industriale" senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell'art. 1 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni e modelli industriali, ovvero alla materia dei marchi d'impresa, a seconda della sezione in cui sono iscritte.
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.
4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi, salva diversa indicazione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, costituiti in associazione o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.
Articolo 4 Incompatibilita'
1. L' iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio e di esattore dei tributi.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale e' compatibile - se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1 - con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti od imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o
impresa da cui di pendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio o gruppo nella cui organizzazione
essi sono stabilmente inseriti;
c) di aziende o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui
e' inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione,
ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.
1. Il consulente in proprieta' industriale ha l' obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applica l'art. 200 del codice di procedura penale.
Articolo 6 Esame di abilitazione
1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi designato dal presidente della
stessa con funzione di vice-presidente;
c) da due professori ordinari rispettivamente di materie giuridiche e tecniche
designati dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;
d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati designati dal
Consiglio di cui all'art. 14, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o
imprese e due che esercitano a professione in modo autonomo.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito il diploma di
laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero, ovvero
un titolo rilasciato da un Paese estero, ovvero un titolo rilasciato da un Paese
membro della Unione europea includente l'attestazione che abbia seguito con
successo un ciclo di post-secondari di durata minima di tre anni o di durata
equivalente a tempo parziale, in una universita' o in un istituto d'istruzione
superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a
condizione in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta'
industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli industriali ovvero in
materia di marchi d'impresa a seconda dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in
modo idoneo.
3. E' ammessa inoltre all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
4. Sono esonerati dal tirocinio coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), di questo articolo, abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni direttive nel settore brevettuale presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti consiste in:1) una prova pratica
di redazione di un brevetto per invenzione o modello;
2) una prova scritta di teoria relativa alle normative in materia di brevetti
per invenzioni e per modelli industriali;
3) una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di
diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o meccanica o
elettricita' ;
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprieta'
industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale;
e) almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.
7. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione marchi consiste in :
1) una prova scritta
di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilita' dei
marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione
delle domande, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;
2) una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di
diritto pubblico e privato e di procedura civile;
b) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni
d'origine o indicazioni di provenienza;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprieta'
industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale;
e) almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.
8. L'esame di abilitazione per l'iscrizioine nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni due anni con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 7 Esonero dall'esame di abilitazione
1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia' dipendenti del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
Articolo 8 Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
1. L'Albo istituito ai sensi dell'art. 1 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all' Albo hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscriziione dedotta la durata dell'interruzione.
Articolo 9 Cancellazione dall'Albo e sospensione di diritto1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'Albo:
a) quando e' venuto
meno uno dei requisiti dell'iscrizione , di cui all'art. 2;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'art. 4;
c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.
2. Il consulente abilitato puo' richiedere la reiscrizione nell'Albo quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessita' di nuovo esame.
3. Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di diritto dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del libro IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della revoca delle misure stesse, nonche' in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, del contributo annuo, sino alla data dell'acertato adempimento.
Articolo 10 Sanzioni disciplinari
1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entita', alla sospensione per non piu' di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignita' professionale.
Articolo 11 Assemblea degli iscritti all'Albo
1. L' assemblea e' convocata dal presidente del Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, e' spedito per posta, mediante raccomandata, a tutti gli iscritti nell'albo ed e' affisso in modo visibile nella sede del Consiglio dell'Ordine.
2. L' assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in seconda convocazione, che non puo' avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno 1/6 degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno 1/5 degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.
3. L' assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio dell'Ordine o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, in mancanza di quest'ultimo, dall'iscritto all'Ordine piu' anziano per iscrizione e, a parita' di iscrizione, piu' anziano di eta' fra gli intervenuti.
4. Il presidente nomina il segretario. Ogni consulente abilitato iscritto all'Albo puo' farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'Albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti.
Articolo 12 Compiti dell'assemblea1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che dovra' essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, nel qualcaso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della sua scadenza.
2. L' assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio dell'ordine lo reputi necessario nonche' quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'Albo.
Articolo 13 Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine
1. I componenti del Consiglio dell' Ordine di cui all'art. 14 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono quindi cosi' considerati eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano di eta'.
2. Comunque ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'art. 4, comma 3, dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con piu' di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'Albo non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'Ordine con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera. Il Consiglio dell'Ordine provvede ad inviare insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale e la busta predisposta nominativamente e con timbro e firma dell'ufficio. La busta, contenente la scheda, e' firmata al votante e fatta pervenire chiusa al presidente dell'assemblea all'uopo convocata.
4. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare l'integrita' di ciascuna busta, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.
5. Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.
6. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministro dell'Industria , del commercio e dell'artigianato, al direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei ricorsi, nonche' al Ministro di grazia e giustizia.
7. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono inviati al Ministro di grazia e giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'art. 12, o, comunque, illegittimamente.
Articolo 14 Il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale
1. L'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e' retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed e' composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianita' eletti dall'assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13.
2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'Ordine continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio dell'Ordine si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di paritā prevale il voto di Presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell'Ordine delibera con la presenza di almeno tre quarti dei componenti.
Articolo 15 Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'Ordine
1. Il Consiglio dell'Ordine nomina tra i suoi componenti un presidente il quale ne ha la rappresentanza, adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari salva ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui conferite dal presente decreto.
2. Il presidente puo' delegare a componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresi' fra i suoi componenti un vice presidente, il quale puo' sostituire il presidente in sua assenza o impedimento, oppure su delega dello stesso per singoli atti.
Articolo 16 Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine
1. Il Consiglio dell'Ordine:
a) provvede tempestivamente agli
adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da
eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano
brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprieta'
industriale e propone all'assemblea le
iniziative
all'uopo necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni
che sorgono fra gli iscritti all'Albo in dipendenza dell'esercizio della
professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa profesionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato esprime parere
sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprieta' industriale per
le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati che
concorrono a formare la commissione di esame di cui all'art. 6;
h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il miglioramento ed il
perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo
funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'art. 6 e
ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che
operano nel settore della proprieta' intellettuale ed industriale o che svolgono
attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri.
Articolo 17 Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'Ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'Ordine
1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'Ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio puo' essere sciolto dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, se non sia in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti piu' di quattro degli originari componenti, ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarita'.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.
Articolo 18 Sedute del Consiglio dell'Ordine1. Il Consiglio dell'Ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
Articolo 19 Procedimento disciplinare
1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 10, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, udito l'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'art. 51, comma 1, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
Articolo 20 Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine
1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine e' esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi, osservate in quanto applicabili le norme degli articoli 71 e 72 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e 78 e seguenti del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.
2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo' ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Articolo 21 Tariffa professionale
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale proposti dal
Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 16, lettera d).Articolo 22 "Sezione brevetti" e "Sezione marchi" dell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
1. L'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati, gia' formato alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base del decreto ministeriale 3 aprile 1981 resta valido ed efficace e viene considerato come la "sezione brevetti" agli effetti dell'art. 3 del presente decreto.
2. Sono iscritti, su domanda, alla "sezione marchi" dell'Albo tutti coloro che:
a) alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano gia' iscritti nella "sezione brevetti" di cui al comma 1;
b) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), superino gli esami di abilitazione di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 3 aprile 1981 in una sessione bandita precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto ma vengano iscritti successivamente a tale entrata in vigore;
c) iscritti all'Albo precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto e cancellati o sospesi dallo stesso ai sensi dell'art. 9, comma 2.
4. Possono inoltre richiedere l'iscrizione alla "sezione marchi" dell'Albo coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, ad eccezione del superamento dell'esame previsto alla lettera d), purche' dimostrino di avere esercitato, per almeno cinque anni, l'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di marchi e di possedere una cultura adeguata all'esercizio della professione. Tale dimostrazione puo' essere data con qualsiasi mezzo.
5. La domanda per l'iscrizione alla "sezione marchi", nei casi di cui al comma 2, lettera a) e b), e al comma 4, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Consiglio, esaminata la domanda, decide l'accoglimento o il rifiuto della stessa.
Articolo 23
Consiglio dell'Ordine in materia di brevetti per invenzioni, modelli industriali
e marchi d'impresa
1. La commissione dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati, eletta ai sensi del decreto
ministeriale 3 aprile 1981 e in carica alla data di pubblicazione del presente
decreto, assume la denominazione di Consiglio dell'Ordine e le attribuzioni di
cui al presente decreto sia in materia di brevetti per invenzioni e modelli
industriali, sia in materia di marchi d'impresa. Il Consiglio dura in carica tre
anni dalla data di assunzione del mandato
2. Le lettere d'incarico e le procedure conferite prima del predetto termine si considerano valide a tutti gli effetti limitatamente alle domande e ai ricorsi presentati precedentemente.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio dell'Ordine, la tariffa professionale verra' modificata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per includervi le tariffe relative agli adempimenti in materia di marchi di impresa. Fino all'entrata in vigore di tale tariffa, le spettanze dovute per le prestazioni professionali dei consulenti in proprieta' industriale abilitati nella materia dei marchi sono determinate, in caso di contestazione, dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, su parere dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale.
Articolo 25
Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 aprile 1981 che viene contestualmente abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(omissis)